Category Emissions Trading

Emission Trading: riduzione delle quote gratuite per i nuovi entranti

La Commissione Europea ha adottato le dovute misure conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso aprile 2016.

Come già riportato in questo articolo, la sentenza aveva invalidato il fattore di correzione tran-settoriale (CSCF) utilizzato per l’allocazione delle quote gratuite 2013-2020 agli impianti stazionari ETS, rimandando di 10 mesi le modalità di ricalcolo da intraprendere a livello Europeo e nazionale.

La Decisione appena approvata (link in fondo all’articolo), definisce il nuovo CSCF da adottare a tutte le nuove allocazioni assegnate dopo il 1 marzo 2017: gli impianti nuovi entranti e gli aumenti di capacità di impianti esistenti avranno un’allocazione gratuita ridotta di circa il 5% rispetto al sistema vigente.

Rispettando il criterio di non-retroattività imposto dalla sentenza, le nuove misure non intaccano le allocazioni già approvate, che rimarranno quindi invariate salvo modifiche ai livelli di attività e capacità già previsti dal vigente Regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

Come già previsto dalla Direttiva 2009/29/CE, l’assegnazione di quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla Cogenerazione ad Alto Rendimento non è soggetta all’applicazione del CSCF.

Nel breve periodo non si prevedono forti ripercussioni sul mercato della CO2.

Il nuovo fattore correttivo non verrà applicato alle allocazioni del periodo 2021 – 2030, già ulteriormente ridotte dal fattore di riduzione lineare attualmente in discussione in Parlamento Europeo.

Link al testo completo della Decisione (UE) 2017/126: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0126&from=EN


Nuove tariffe a carico dei gestori EU-ETS

Con la pubblicazione in GU del DM 25 luglio 2016 (di seguito il link al testo completo) sono state definite le tariffe, previste già dal D.Lgs. 30/2013, a carico dei gestori di impianti stazionari e operatori aerei.

Alcuni esempi delle tariffe più comuni e le prossime scadenze:

  • Conti di deposito operatore: 180 €/anno/conto – primo pagamento entro il 15 ottobre 2016.
  • Rilascio quote e comunicazione delle emissioni: 250 € – primo pagamento entro il 24 ottobre 2016.
  • Approvazione/riesame dell’autorizzazione e del Piano di monitoraggio: 250 € – pagamento prima della presentazione della domanda.
  • Modifiche dell’autorizzazione e del Piano di monitoraggio: 62 € – pagamento prima della presentazione della domanda.

Il gestore tipo avrà quindi da quest’anno un aggravio di circa 500-1.000 euro/anno/stabilimento, dipendentemente dalla frequenza degli aggiornamenti obbligatori cui è sottoposto.

Per maggiori informazioni gli operatori possono consultare le pagine istituzionali del Comitato Nazionale Emission Trading (link) e dell’Amministratore Nazionale del Registro dell’Unione (link)

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Link al testo completo del Decreto (link)


Emission Trading: allocazione di quote gratuite da ricalcolare

Il 28 aprile 2016 la Corte di giustizia europea ha dichiarato non valido il quantitativo annuo massimo di quote a titolo gratuito per le emissioni di gas serra, stabilito dalla CE per il periodo 2013-2020.

La Corte di giustizia è stata interpellata a seguito delle azioni legali che diverse società coinvolte nel sistema ETS hanno intrapreso in Italia, Olanda e Austria contro le autorità nazionali competenti. L’oggetto della controversia è il metodo di calcolo applicato per definire il numero massimo di quote.

La sentenza stabilisce che il fattore di correzione inter-settoriale (CSCF) applicato alle allocazioni preliminari con Decisione 2013/448/UE non è valido e deve essere ricalcolato sulla base dei nuovi dati che verranno forniti dagli Stati membri; il quantitativo di quote a titolo gratuito potrebbe risultare superiore ma anche inferiore a quello oggi vigente.

Gli effetti della sentenza entreranno in vigore solo tra 10 mesi, termine entro il quale la Commissione dovrà aver effettuato il ricalcolo. Le precedenti allocazioni di quote, ad ogni modo, non potranno subire variazioni.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al sito http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0191&lang1= it&type=TXT&ancre=


Emission Trading: la CE rivede le allocazioni di quote gratuite 2013-2020

La Commissione europea ha adottato una decisione sulle misure di attuazione nazionali (NIM) per la terza fase Emission Trading.

Visto che l’allocazione preliminare definita attraverso i moduli NIMs ha superato il quantitativo massimo di quote disponibili per il 2013, la CE ha introdotto il ‘fattore di correzione intersettoriale’ previsto della direttiva ETS. Il fattore di correzione sarà 5,73% nel 2013 per arrivare al 17,56% nel 2020.

Le Autorità Nazionali Competenti dovranno ora adottare le misure necessarie per rivedere il numero di quote gratuite da allocare agli impianti. Tale revisione – e la conseguente emissione delle quote 2013 negli account dei gestori – richiederà ancora da uno a tre mesi, a seconda delle procedure da seguire in ogni Stato membro.
L’articolo originale è disponibile nella pagina web CE.


Emission trading: nuovi piani di monitoraggio “opt-out” da inoltrare entro il 30 settembre

Dal 1 gennaio 2013 è iniziato il terzo periodo di scambio delle quote di emissioni di gas serra. L’Italia ha recepito le novità apportate al sistema dalla direttiva europea 2009/29/CE con il D.lgs. 13 Marzo 2013, n.30 (che abroga il previgente D.lgs. 216/2006), che prevede, tra l’altro, procedure semplificate per i piccoli emettitori (c.d. “opt-out”) che hanno richiesto l’esclusione dal sistema.

Con la Delibera 16/2013 l’Autorità Nazionale Competente ha recentemente approvato la lista dei 166 impianti piccoli emettitori e le relative emissioni annue consentite, definendo anche i nuovi obblighi e le procedure a cui adempiere. Tra queste, è richiesto di redigere e inoltrare il Piano di Monitoraggio, nel nuovo format appositamente predisposto, entro il 30 Settembre 2013.


Emission Trading: l’Europa prevede l’inclusione del settore marittimo dal 1° luglio 2015

Il 28 Giugno 2013, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di regolamentazione concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. La proposta COM(2013) 480 è stata elaborata in seguito ad una consultazione pubblica avvenuta nel 2010 (SWD(2013) 237 final), che ha visto la partecipazione dei maggiori stakeholder, tra aziende private, gestori dei porti, armatori, autorità pubbliche regionali e nazionali europee e ONG.

Tale documento prevede che i principali trasporti merci in arrivo o in partenza dai porti sotto la giurisdizione degli Stati Membri rientrino – dal 1° Luglio 2015 – nel sistema europeo di monitoraggio delle emissioni.

Attualmente sono inclusi nell’emission trading i settori industriali maggiormente energivori e il trasporto aereo. L’estensione del sistema al settore marittimo amplierebbe notevolmente il monitoraggio e la verifica delle emissioni climalteranti.


Recepita la Direttiva 2009/29/CE

Con Decreto Legislativo n.30 del 13 marzo 2013, l’Italia ha finalmente recepito la Direttiva 2009/29/CE, che modifica il sistema di scambio delle quote di emissione ‘Emissions Trading’, mandando in pensione (abrogato) il Decreto 4 aprile 2006, n. 216.

Un atto dovuto che era atteso da tempo. L’articolo 2 precisa in modo più chiaro, ad esempio, il campo di applicazione, dando una regola precisa per l’inclusione o esclusione dei termovalorizzatori nello schema.

Il Capo III (art. da 5 a 11) è dedicato al settore aereo, il Capo IV (art. da 12 a ) agli impianti fissi.

Al GSE il ruolo di predisporre e gestire le Aste dei titoli di emissione. Gli articoli 6 e 19 definiscono per i settori aereo e degli impianti fissi l’indirizzamento dei fondi così raccolti.

La normativa riflette i cambiamenti al sistema già in parte recepiti e ‘assodati’ con le deliberazioni sulle assegnazioni 2013-2020 e relative linee guida. Non ci sono particolari novità per il funzionamento del meccanismo ETS, meccanismo che comunque sta vivendo un periodo difficile, complici la congiuntura economica e le difficoltà intrinseche di attuare tecnicamente il sistema di scambio delle quote in maniera armonizzata e coerente con le complesse dinamiche del commercio internazionale.


Nuovi piani di monitoraggio per gli impianti ETS (2013-2020)

Il Comitato Nazionale per l’Attuazione della Direttiva Emission Trading ha pubblicato oggi la delibera 27/2012, che sancisce l’obbligo per i gestori degli impianti EU-ETS operanti in Italia, di predisporre entro il 31 gennaio 2013 i piani di monitoraggio delle emissioni 2013-2020 secondo i formati armonizzati dell’Unione Europea, disponibili alla relativa pagina web.

Ancora qualche giorno di incertezza per gli impianti ‘opt-out’, di cui all’allegato 3 della deliberazione 20/2012, ancora in attesa dell’ok dalla Commissione per la loro ‘esclusione’ dalle obbligazioni standard.

Fino al 31 dicembre 2012 il monitoraggio delle emissioni prosegue comunque secondo le specifiche della delibera 14/2009 come modificata dalla 14/2010.

 


Nuove procedure ETS terza fase

La Commissione europea ha adottato durante l’estate i nuovi regolamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e per la verifica e accreditamento dei verificatori nell’ambito del sistema europeo di scambio di emissioni di anidride carbonica (Emissions Trading). I nuovi regolamenti si applicano al terzo periodo di attuazione del sistema, da gennaio 2013.

In Italia, l’Autorità Nazionale Competente ha approvto, dopo il periodo di consultazione, l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva Emissions Trading, comprensivo delle quote preliminari assegnate a titolo gratuito (soggette a revisione da parte della Commissione Europea).

Ai gestori degli impianti ricadenti nel sistema sarà richiesta quindi, in questi ultimi mesi, la presentazione di documentazione integrativa per l’allineamento della gestione del terzo periodo ai nuovi regolamenti.


Scadenza opt-out piccoli emettitori ETS

Gli impianti inclusi nella direttiva Emissions Trading che emettono meno di 25.000 tonnellate di CO2/anno e che, nel caso effettuino attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore ai 35 MW, possono passare al regime ‘semplificato’ di gestione delle emissioni di CO2, secondo un regolamento pubblicato dall’Autorità Nazionale Competente con la delibera 12/2012 scaricabile al seguente link.

La scelta di richiedere il passaggio alla gestione semplificata va comunicata all’Autorità Nazionale Competente entro le ore 12.00 di venerdì 8 giugno 2012.

Sullo stesso argomento vedasi anche il seguente articolo:

24 04 2012 – Novità in arrivo per gli impianti ETS di dimensioni ridotte