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Emission Trading: l’Europa prevede l’inclusione del settore marittimo dal 1° luglio 2015

Il 28 Giugno 2013, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di regolamentazione concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. La proposta COM(2013) 480 è stata elaborata in seguito ad una consultazione pubblica avvenuta nel 2010 (SWD(2013) 237 final), che ha visto la partecipazione dei maggiori stakeholder, tra aziende private, gestori dei porti, armatori, autorità pubbliche regionali e nazionali europee e ONG.

Tale documento prevede che i principali trasporti merci in arrivo o in partenza dai porti sotto la giurisdizione degli Stati Membri rientrino – dal 1° Luglio 2015 – nel sistema europeo di monitoraggio delle emissioni.

Attualmente sono inclusi nell’emission trading i settori industriali maggiormente energivori e il trasporto aereo. L’estensione del sistema al settore marittimo amplierebbe notevolmente il monitoraggio e la verifica delle emissioni climalteranti.


Recepita la Direttiva 2009/29/CE

Con Decreto Legislativo n.30 del 13 marzo 2013, l’Italia ha finalmente recepito la Direttiva 2009/29/CE, che modifica il sistema di scambio delle quote di emissione ‘Emissions Trading’, mandando in pensione (abrogato) il Decreto 4 aprile 2006, n. 216.

Un atto dovuto che era atteso da tempo. L’articolo 2 precisa in modo più chiaro, ad esempio, il campo di applicazione, dando una regola precisa per l’inclusione o esclusione dei termovalorizzatori nello schema.

Il Capo III (art. da 5 a 11) è dedicato al settore aereo, il Capo IV (art. da 12 a ) agli impianti fissi.

Al GSE il ruolo di predisporre e gestire le Aste dei titoli di emissione. Gli articoli 6 e 19 definiscono per i settori aereo e degli impianti fissi l’indirizzamento dei fondi così raccolti.

La normativa riflette i cambiamenti al sistema già in parte recepiti e ‘assodati’ con le deliberazioni sulle assegnazioni 2013-2020 e relative linee guida. Non ci sono particolari novità per il funzionamento del meccanismo ETS, meccanismo che comunque sta vivendo un periodo difficile, complici la congiuntura economica e le difficoltà intrinseche di attuare tecnicamente il sistema di scambio delle quote in maniera armonizzata e coerente con le complesse dinamiche del commercio internazionale.


Nuovi piani di monitoraggio per gli impianti ETS (2013-2020)

Il Comitato Nazionale per l’Attuazione della Direttiva Emission Trading ha pubblicato oggi la delibera 27/2012, che sancisce l’obbligo per i gestori degli impianti EU-ETS operanti in Italia, di predisporre entro il 31 gennaio 2013 i piani di monitoraggio delle emissioni 2013-2020 secondo i formati armonizzati dell’Unione Europea, disponibili alla relativa pagina web.

Ancora qualche giorno di incertezza per gli impianti ‘opt-out’, di cui all’allegato 3 della deliberazione 20/2012, ancora in attesa dell’ok dalla Commissione per la loro ‘esclusione’ dalle obbligazioni standard.

Fino al 31 dicembre 2012 il monitoraggio delle emissioni prosegue comunque secondo le specifiche della delibera 14/2009 come modificata dalla 14/2010.

 


Nuove procedure ETS terza fase

La Commissione europea ha adottato durante l’estate i nuovi regolamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e per la verifica e accreditamento dei verificatori nell’ambito del sistema europeo di scambio di emissioni di anidride carbonica (Emissions Trading). I nuovi regolamenti si applicano al terzo periodo di attuazione del sistema, da gennaio 2013.

In Italia, l’Autorità Nazionale Competente ha approvto, dopo il periodo di consultazione, l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva Emissions Trading, comprensivo delle quote preliminari assegnate a titolo gratuito (soggette a revisione da parte della Commissione Europea).

Ai gestori degli impianti ricadenti nel sistema sarà richiesta quindi, in questi ultimi mesi, la presentazione di documentazione integrativa per l’allineamento della gestione del terzo periodo ai nuovi regolamenti.


Scadenza opt-out piccoli emettitori ETS

Gli impianti inclusi nella direttiva Emissions Trading che emettono meno di 25.000 tonnellate di CO2/anno e che, nel caso effettuino attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore ai 35 MW, possono passare al regime ‘semplificato’ di gestione delle emissioni di CO2, secondo un regolamento pubblicato dall’Autorità Nazionale Competente con la delibera 12/2012 scaricabile al seguente link.

La scelta di richiedere il passaggio alla gestione semplificata va comunicata all’Autorità Nazionale Competente entro le ore 12.00 di venerdì 8 giugno 2012.

Sullo stesso argomento vedasi anche il seguente articolo:

24 04 2012 – Novità in arrivo per gli impianti ETS di dimensioni ridotte

 


Novità in arrivo per gli impianti ETS di dimensioni ridotte

Novità in arrivo per gli impianti Emissions Trading di dimensioni ridotte. Il Comitato per la Gestione dello schema Emissions Trading, coordinato dal Ministero dell’Ambiente, ha sottoposto in questi giorni alle associazioni di categoria una proposta di regolamentazione del cosiddetto ‘opt-out’, ovvero la possibilità per i piccoli emettitori di usufruire di un nuovo regime di gestione semplificata delle emissioni. L’opzione è prevista infatti dall’art.27 dalla Direttiva 2009/29/CE (aggiornamento della 2003/87/CE), che prevede per gli impianti che emettono meno di 25.000 tonnellate di CO2/anno, la possibilità di uscire dallo schema Emissions Trading se il Paese Membro mette a disposizione uno schema equivalente ma semplificato di gestione delle emissioni per tali impianti.

In Italia, stando ai dati relativi alle emissioni verificate per il 2011, come pubblicati da DG Clima, esistono circa 570 impianti, su un totale di 1.211 impianti appartenenti allo schema, che nel 2011 hanno riportato emissioni < 25.000 tonnellate. Le emissioni totali, sempre riferendoci al 2011, che andrebbero così gestite con il nuovo regime sarebbero circa 4,8Mton (milioni di tonnellate di CO2), su un totale verificato per il 2011 di circa 189Mton. Da queste cifre si capisce il senso dell’art.27, dato che il 47% degli impianti ETS in Italia è responsabile per il 3% delle emissioni. L’errore introdotto dalla gestione semplificata per tali impianti è quindi molto poco influente ai fini dell’efficacia dello schema nel suo complesso.


Propose surrender – Restituzione delle quote ETS e trend di mercato

Ultimi giorni per gli operatori di impianti soggetti alla normativa ETS per la restituzione ufficiale delle emissioni 2011 ai loro rispettivi organismi di controllo nazionali (nel nostro caso ISPRA-Minambiente). La scadenza ultima per la restituzione delle emissioni, ricordiamo, è il 30 Aprile.

Il mercato della CO2 rimane molto incerto, in quanto la crisi della produzione industriale negli utlimi anni (insieme all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili) ha influenzato decisamente anche i volumi delle effettive emissioni degli impianti inclusi nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (vedasi grafico allegato: i dati preliminari sulle emissioni verificate nel 2012 e relative all’anno 2011 mostrano un calo medio del 12,5% rispetto al 2008 a livello EU 27, e del 14,4% per l’Italia), riducendo di fatto in media la domanda di acquisto di crediti a copertura degli obblighi di restituzione, e di conseguenza provocando la discesa dei prezzi degli EUA, oggi scambiati intorno a € 7,19 (EUA-08-12, Bluenext, 18/04/2012).

Le novità introdotte dal 2013, la non disponibilità di quote gratuite per tutti come nel periodo 2008-2012, non paiono avere ancora sortito gli effetti sperati dalla Commissione Europea di mantenere i prezzi a un livello che giustifichi investimenti in efficienza energetica. Difficile però pensare che le cose rimangano le stesse dal 2013, quando i principali emettitori, ovvero i produttori di energia elettrica, non avranno più quote assegnate gratuitamente, ma dovranno acquistarle tramite il meccanismo delle aste o sul mercato.

I prezzi attuali riflettono già le novità normative e le previsioni per il terzo periodo di applicazione del meccanismo? Il terzo periodo porterà a un miglioramento dell’efficacia? Inviateci i vostri commenti o contattateci per maggiori informazioni.

EU ETS verified_emissions_2011_en


Nuovo piano Nazionale per la riduzione delle emissioni al 2020

Il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini ha presentato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) il Piano per la riduzione delle emissioni al 2020 per l’Italia, incardinato negli obblighi europei e nella strategia Ue al 2050.
Le misure, presentate in forma di delibera al Cipe e illustrate dal ministro nel corso della riunione del Mef a Roma, prevedono l’istituzione di un catalogo di tecnologie, sistemi e prodotti per decarbonizzare l’economia italiana; l’introduzione della carbon tax (risorse a potenziamento del Fondo per Kyoto); l’efficientamento energetico, la generazione distribuita e lo sviluppo di reti intelligenti per ‘smart cities’; l’eco-edilizia ed estensione fino al 2020 del credito di imposta (55%) per investimenti a bassa CO2 in economia; infine la gestione del patrimonio forestale sia come serbatoi di cattura della CO2 sia per la produzione di biomassa e biocombustibili.
Obiettivi, questi, “che si sposano con l’ innovazione tecnologica – ha spiegato Clini – con il cambio delle filiere di produzione e che, peraltro, mettono l’ economia europea in grado di competere con l’ economia degli Stati Uniti, dell’ India, della Cina e del Brasile, che stanno investendo tantissimo nelle nuove tecnologie a basso contenuto di carbonio”.
Le proposte rientrano nell’ ambito del Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas serra per il rispetto, da parte dell’ Italia, del pacchetto Ue clima energia (20-20-20).

[Fonte: Minambiente]

 

 


Cogenerazione Alto Rendimento

Sono stati posticipati al 30 Aprile i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento in Cogenerazione Alto Rendimento da presentare al GSE tramite il nuovo portale RICOGE.

Il riconoscimento CAR, è stato introdotto dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 (trasposizione della Direttiva 2004/8/CE per la promozione della cogenerazione), come integrato dal DM 4 agosto 2011, e consente eventualmente l’accesso al regime di sostegno ovvero l’ottenimento dei certificati bianchi previsto ai sensi del DM 5 settembre 2011.

Per assistenza nell’espletamento delle pratiche, inviate una mail all’indirizzo info@mrenergy.it