Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 102/2014, all’art. 7 comma 8, le aziende che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001, le grandi imprese e le imprese energivore che hanno ottemperato all’obbligo di eseguire l’Energy Audit entro il 5 dicembre 2015, con proroga di trasmissione report di diagnosi entro il 22 dicembre 2015, devono comunicare ad Enea, entro il 31 Marzo 2016, i risparmi conseguiti nell’anno 2015.

Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’informativa di Maggio 2015 «L’obbligo è in capo alle imprese e pertanto deve riferirsi a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento. I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso. I risparmi devono essere contabilizzati […] solo se superiori al 1% dei consumi dell’anno precedente.»

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